Occupazione e disoccupazione
LEGGE DISOCCUPAZIONE: NUOVE REGOLE


Di Marco Fantoni




Il cambiamento più importante avvenuto nel 1997 per i Programmi Occupazionali (PO) è stato il non riconoscimento di questa misura attiva, come periodo contributivo per la disoccupazione. Decisione discutibile, tenuto conto che sui salari di chi è occupato nei PO è trattenuta l'assicurazione disoccupazione.

Premesso che lo scopertine/copo principale dei PO rimane quello dell'inserimento, rispettivamente il reinserimento degli assicurati nel mondo del lavoro, tramite un rapporto di lavoro il più possibile vicino ad un'attività lucrativa, attività professionali il più confacente possibile alle formazioni ed alle capacità dell'assicurato e misure miste, nel 1998, ed in parte già dall'1.7.1997 altri saranno i cambiamenti all'interno dei PO. Dal 1988 Caritas Ticino propone questo tipo di misura per combattere la disoccupazione, con attività che pur non facendo concorrenza s'inseriscono negli obiettivi suddetti. L'assicurato deve vedere nel PO, una misura atta a valorizzare la propria persona, tramite questo periodo di lavoro temporaneo che gli permette di rimanere nel mondo del lavoro e poter approfittare delle regole basilari che lo aiutano a restare attivo nella società. Le attività proposte, per le quali abbiamo spesso parlato su questa rivista, in lungo ed in largo, ne testimoniano l'affidabilità e devono essere da stimolo per le persone che ci lavorano.

Nel 1998 il cambiamento più evidente all'interno della Legge federale sull'assicurazione disoccupazione (LADI) sarà dato dal fatto che per averne diritto, bisognerà dimostrare un periodo di lavoro di almeno un anno. I periodi trascorsi all'interno di PO non saranno ritenuti validi. Dunque per quelle persone che attualmente sono già al beneficio della LADI e che hanno un termine quadro che scadrà nel 1998, se non dimostreranno un periodo contributivo di un anno non avranno più diritto a nuove prestazioni.

All'interno dei PO gli stipendi avranno una valutazione a dipendenza della persona e varieranno dall'età della stessa, dagli anni d'esperienza lavorativa e dal possesso di un Attestato federale di capacità. Misura questa già attuata dall' 1.7.97.

Ricordiamo che in caso di malattia, l'organizzatore riconosce il salario per un periodo limitato a 15 giorni lavorativi, secondo l'art. 324a CO. Per gli eventuali ulteriori giorni di malattia l'assicurato, se lo ritiene opportuno, può assicurarsi per la perdita di guadagno, informandosi presso la propria cassa disoccupazione o presso una compagnia d'assicurazione privata. Una grande importanza riveste sempre la ricerca di un posto di lavoro, compito che l'assicurato e l'organizzatore di PO sono tenuti a svolgere quotidianamente. Ricordiamo a questo proposito che per il 1996 la percentuale di reinserimento di chi ha frequentato i nostri PO ammontava al 25%.


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T utte le informazioni utili al n. 0848 / 80 25 80
Un servizio della Cassa disoccupazione Cristiano-Sociale / OCST